Sta facendo scalpore la sentenza del Tribunale Ordinario di Firenze, datata 6 luglio 2022, che sospende il provvedimento dell’ordine degli Psicologi della Toscana in merito al divieto nei confronti una dottoressa di esercitare la sua professione di psicologa perché non vaccinata.
Così infatti ha deciso il giudice Susanna Zanda della sezione civile: «La sospensione dell’esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all’art. 4 inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno».
Quando viene citato lo scopo di «impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario», si controbatte che «questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di Aifa ad affermarlo». Si fa riferimento poi ad un «fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi».
Ma la questione più inquietante risiede nel fatto che l’obbligo vaccinale per il quale la psicologo era stata sospesa vada in netto contrasto con l’art. 32, comma 2, della Costituzione Italiana, così interpretato dal giudice: «Dopo l’esperienza del nazi-fascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato». Ma questo non è ipotizzabile per il giudice «allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto “militare”». Il testo del provvedimento contesta anche il fatto che a tutt’oggi «non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi». Inoltre, si evidenzia che «le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia vietano l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato perché ne verrebbe lesa la sua dignità» e che la Costituzione «non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato». Il giudice rivendica anche «un’innegabile discriminazione rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus».
Ecco il testo ufficiale della sentenza: https://cdn.onb.it/2022/07/sentenza_psicologi_firenze.pdf